Studio Legale Ganci 

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Studio Legale Ganci

dell'Avvocato Rosalia Ganci

Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori 

Patrono e Procuratore presso i Tribunali Ecclesiastici

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LA DELIBAZIONE: OVVERO L'EFFICACIA IN AMBITO CIVILE DELLA SENTENZA DI NULLITA' MATRIMONIALE 

 

 

Una volta ottenuta la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio, se non è stata emessa una sentenza civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è possibile chiedere allo Stato italiano il riconoscimento della sentenza ecclesiastica al fine di ottenere la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

 

Questo procedimento - istituito e regolamentato dal Concordato dell’11 febbraio 1929 e dal Protocollo Aggiuntivo del 18 febbraio 1984 - si chiama delibazione e consente, appunto, di rendere validi anche a livello civile gli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio decisa dal tribunale ecclesiastico.

 

La delibazione va richiesta alla Corte d'Appello territorialmente competente ed il primo passo necessario per l'avvio di tale procedura è la richiesta di rilascio del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che altro non è che il massimo organo di giustizia della Chiesa cattolica. 

 

Non sempre, però, è possibile richiedere la delibazione. Invero, il procedimento può utilmente attivarsi in presenza di specifici e determinati presupposti processuali e sostanziali. 

 

Inoltre l'efficacia della sentenza canonica ai fini civili non si pone concretamente nell'eventualità in cui tra i due coniugi sia già intervenuta una sentenza civile di divorzio. In questo caso, infatti, essendo stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è già possibile contrarre un nuovo matrimonio canonico-concordatario che abbia valore a tutti gli effetti sia di fronte alla Chiesa sia di fronte allo Stato. 

 

Ma quali effetti derivano dalla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico-concordatario?

Le delibazione, facendo venir meno in maniera retroattiva gli effetti civili del matrimonio a partire dal giorno della sua celebrazione, rende inutile l'esigenza della domanda di divorzio (qualora, ovviamente, esso non sia già giudizialmente intervenuto fra le parti). 

Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se è già stata ottenuta la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma in questo secondo caso gli effetti personali e patrimoniali già eventualmente statuiti rimangono fermi ed efficaci. 

 

In ogni caso, la delibazione non pregiudica in alcun modo gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati. 

 

Per quanto concerne, invece, le dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato et non consummato, la nuova disciplina esclude del tutto la possibilità di una loro delibazione, in quanto si tratta di provvedimenti eseguiti in forma graziosa e del tutto discrezionali, emessi con un procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario, nel quale, dunque, sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Costituzione repubblicana a favore di ogni cittadino italiano (articolo 24 della Costituzione della Repubblica Italiana).

 

 

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L'Avvocato Rosalia Ganci e i suoi collaboratori sono abilitati anche al patrocinio delle parti che intendono richiedere la delibazione della sentenza di nullità matrimoniale per il riconoscimento degli effetti civili.

 

Per godere della loro qualificata e competente assistenza legale e procedere serenamente ed in tutta sicurezza nella predisposizione e nell'esecuzione di tutti i passaggi burocratici necessari all'introduzione di un procedimento di delibazione, chiedi una consulenza allo Studio Legale Ganci fissando un appuntamento tramite l'apposito modulo di contatto.